Monday, February 13, 2006

Statuto della associazione Lakay Mwen

STATUTO


Art 1
Costituzione, denominazione e sede



1) E’ costituita l’Associazione denominata “LAKAY MWEN ONLUS”, senza fini di lucro, con sede in CHIERI (TO), Via Giovanni XXXIII 29, CAP 10023.

2) La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.


Art. 2
Scopi e finalità

1) L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di portare aiuto alle persone in stato di indigenza e povertà sia in Italia che all’estero.

2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
a) raccogliere e ospitare anziani, handicappati e abbandonati trovati nelle nelle strade e nelle piazze principali di Haiti; prendersi cura di loro e offrirgli la pace e la serenità per affrontare con dignità il tramonto della loro vita;
b) provvedere ai bisogni dei giovani haitiani offrendo loro istruzione scolastica, materiale didattico e sostegno alimentare;
c) sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, circa le problematiche dei più deboli di qualsiasi paese, razza o credo religioso promuovendo azioni utili per rimuovere lo stato di bisogno in cui versano;
d) organizzare manifestazioni, mostre e spettacoli per reperire fondi destinati allo scopo;
e) promuovere e accompagnare all’autonomia ed all’inserimento sociale coloro che si trovano in stato di necessità, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani;
f) curare la raccolta di prodotti alimentari, apparecchiature medicali, indumenti, attrezzature e di altri generi finalizzati allo scopo dell’Associazione.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite
le prestazioni fornite dai propri soci.
L’attività dei soci non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Ai soci possono essere rimborsate dall’Associazione esclusivamente le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti di spesa preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sovra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.
E’ fatto obbligo ai soci di utilizzare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.






Art. 3
Risorse economiche

1) L’associazione “LAKAY MWEN ONLUS” trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi degli aderenti;
c) contributi da parte di privati;
d) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio, entro il trenta aprile di ogni anno, il Comitato Direttivo redige il Bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di giugno di ogni anno.


Art.4
Soci

Il numero dei soci è illimitato. Sono soci i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, mediante la propria attività diretta ed il pagamento di una quota associativa annuale.


Art.5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

2) Il Comitato Direttivo cura l’iscrizione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli
stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente
dall’Assemblea in seduta ordinaria.

3) Circa l’eventuale reiezione della domanda, sempre motivata dal Comitato Direttivo, si
pronuncia anche l’Assemblea.

4) La qualifica di socio decade:
a) per recesso del socio;
b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi trascorsi due
mesi dall’eventuale sollecito;
c) per comportamento del socio in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
d) per continue, gravi violazioni degli obblighi statutari.

L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione, almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.




Art. 6
Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa stabilita.

2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.


Art. 7
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Revisore dei Conti.

Art. 8
L’Assemblea

1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
b) nomina i componenti del Comitato Direttivo;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e) delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
f) si esprime circa la reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o i tre quarti (3/4) degli associati ne ravvisino l’opportunità.

4) L’Assemblea straordinaria delibera circa le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e sull’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione.

5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, tramite lettera o posta elettronica, almeno quindici giorni prima dell’adunanza; in difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano personalmente o per delega tutti i soci e l’intero Comitato Direttivo.

6) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei
presenti, fatta eccezione per la delibera riguardante l’eventuale scioglimento dell’Associazione e
la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il
voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.


Art. 9
Il Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), nominati dall’Assemblea dei soci e scelti fra i soci. Il primo Comitato Direttivo è nominato con l’Atto Costitutivo.
I componenti del Comitato Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall’incarico, lo stesso Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Comitato decada dalla carica, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

3) Il Comitato Direttivo nomina nel suo ambito un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed
un Tesoriere.

4) Il Comitato Direttivo deve:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;
c) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
d) deliberare circa le domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano competenza dell’Assemblea dei soci.

5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) dei componenti.
Il Comitato Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
La convocazione viene effettuata mediante comunicazione scritta, tramite lettera o posta elettronica, da spedirsi almeno dieci giorni prima della riunione.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati a cura dello stesso Segretario.


Art. 10
IL Presidente

1) Il Presidente dell’Associazione, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso Comitato Direttivo, nonché l’Assemblea dei Soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni competono al Vice Presidente, anch’esso nominato dal Comitato Direttivo.

3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11
Il Tesoriere

Al Tesoriere, nominato dal Comitato Direttivo, spetta l’incarico della gestione amministrativa e contabile.

Art 12
Il Revisore dei Conti

Al Revisore dei Conti spetta il compito di controllare l’attività amministrativa dell’Associazione ed accertare la regolare tenuta della contabilità. Esso viene nominato dall’Assemblea dei Soci, e scelto tra i soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui agli articoli precedenti.

Art. 14
Norma finale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dalle norme vigenti.

Art. 15
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, si fa esplicito riferimento al Codice Civile ed alle altrerecedentPer tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, si fa esplicito riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

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